mercoledì 19 gennaio 2011

La C.S.A. Tours presenta ricorso al TARS

La C.S.A. Tours non si arrende, a presentato formale ricorso al TARS sez. di   Catania difesa dagli avvocati Massimo Dell’Utri e Giovanna Giglia, contro l’affidamento provvisorio e le modalità  con la quale il Comune di Piazza Armerina ha affidato il servizio di trasporto pubblico locale in modalità provvisoria alla SAVIT di Scichilone, l’azienda che attualmente gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nella città dei Mosaici, questi i fatti:
Il 25 novembre 2010 quando i vertici della C.S.A. Tours incontrano i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, in una riunione tenutasi nella stanza delle luci, in quella occasione la Dott.ssa Chiara Scollo amministratore C.S.A. Tours avrebbe chiaramente manifestato l’intenzione di mettere in liquidazione la società, non volendo a queste condizioni proseguire il servizio garantendo lo stesso fino alla data della scadenza naturale del contratto  il 07 dicembre 2010, il  Comune ha dovuto quindi emanare una Determina  di urgenza con la quale l'Amministrazione Comunale autorizzava  il responsabile della Polizia Municipale servizio Viabilità e Mobilità ad emanare un provvedimento d'emergenza individuando un operatore economico che aveva i requisiti di capacità tecnica ed economica/finanziaria, che sostituiva la rinunciante C.S.A. Tours a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale nella città di Piazza Armerina, cosa sia successo non si sa, il fatto certo e che il 21 dicembre 2010 la C.S.A. Tours avrebbe mandato una comunicazione scritta al responsabile della Polizia Municipale di volere acquisire tutti gli atti e la relativa procedura con la quale il responsabile del servizio Viabilità e Mobilità avrebbe affidato il servizio di trasporto pubblico locale in affidamento provvisorio alla ditta  SAVIT di Caltanissetta, i vertici dell’Amministrazione Comunale con la presente richiesta avevano capito che la C.S.A. Tours intendeva procedere legalmente contro il Comune di Piazza Armerina, cosa che puntualmente e  successa, è stata notifica  dal TARS di Catania in data 11 gennaio 2011 al Comune di Piazza Armerina un provvedimento per l’annullamento, previa sospensione cautelare dei seguenti provvedimenti:
  1. Nota prot. N° 3197 del 6 dicembre 2010, a firma del Comandante della Polizia Municipale, con la quale il Comune di Piazza Armerina (EN) comunicava di non procedere alla proroga del servizio di trasporto pubblico locale con la C.S.A. Tours;
  2. determinazione sindacale N° 39 del 7 dicembre 2010, con la quale il Sindaco del Comune di Piazza Armerina (EN) determinava di autorizzare il responsabile della Polizia Municipale del servizio di viabilità ad individuare un operatore economico per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, nonchè ad indire una procedura di gara pubblica, volta ad assicurare tale servizio;
  3.  occorrendo la successiva ed eventuale determinazione N° 73135 del 7 dicembre 2010 del comandante di Polizia Municipale del Comune di Piazza Armerina (EN) avente ad oggetto affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale alla ditta SAVIT Scichilone s.r.l., mai comunicato, conosciuta in data 18 dicembre 2010;
  4. occorrendo nota protocollo N° 3133 del 3 dicembre 2010, mai conosciuta e/o comunicata alla C.S.A. Tours, con la quale il Sindaco del Comune di Piazza Armerina (EN) avrebbe comunicato all'Assessorato Regionale di non voler procedere alla proroga;
  5. di ogni altro atto a questi ultimi connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Con tale ricorso viene chiesta la sospensione dei provvedimenti impugnati, nel merito dichiararli illeggittimi ed annullarli, con contestuale dichiarazione di responsabilità risarcitoria del Comune di Piazza Armerina (EN), per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, oltre alla condanna del Comune di Piazza Armerina (EN) dei danni subiti dalla C.S.A. Tours,  forse con tali principi di buona fede si vuole intendere che la C.S.A. Tours abbia rispettato il Contratto che la legava al Comune di Piazza Armerina, se per rispettare un contratto si intende:
  1. Non retribuire i lavoratori alcune volte anche per 6 mesi senza percepire alcuna retribuzione, e quando si percepivano solo ed esclusivamente dopo avere effettuato lo sciopero;
  2. non essere in possesso della Fideiussione Bancaria clausula oggettiva senza la quale il Comune avrebbe dovuto già da tempo aprire la procedura di revoca delle concessione;
  3. non essere in possesso del DURC;
  4. che un'azienda di trasporto pubblico locale gli vengano notificate dall'arma dei Carabinieri 13 verbali per infrazione del C.D.S. oltre al sequestro di un autobus per mancata  prescrizione della  revisione annuale scaduta da sei mesi;
  5. addossare tutte le colpe  agli autisti che opportunatamente segnalavano sempre con comunicazione scritte la situazione disastrosa dei mezzi di trasporto  per lo stato di degrado assoluto in cui versavano,  dopo che gli stessi venivano guidati anche da un socio lavoratore;
  6. il NON rispetto del C.C.N.L. Autoferrotranvieri dopo che lo stesso prevede l'indennità di trasferta per gli autisti che svolgono servizio da noleggio, dalla recente intervista si evince che la C.S.A. Tours non remunerava lora la predetta indennità, cosa che dovrà accertare anche l'Ispettorato del Lavoro di Enna data la loro Richiesta di Intervento;
  7. basta leggere il Contratto Affidamento del servizio di trasporto 2007/2010 scaricabile da questo blog per rendersi conto che la C.S.A. Tours non ha rispettato gli Art. 2 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 18 - 20.
Detto e scritto tutto ciò, ritenuto  che vi siano le ragioni da parte del Comune di Piazza Armerina (EN) ed i presupposti per resistere al presente ricorso, il Comune a affidato l'incarico all'Avvocato DR. Harald Bonura, Borsista del Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania,  conferendo allo stesso il potere di rappresentare e difendere gli interessi e le ragioni del Comune di Piazza Armerina (EN) per far valere la leggittimità dell'operato dell'Amministrazione Comunale per i seguenti motivi:
  1. In data 7 dicembre 2010 veniva a scadere il contratto, registrato al rep. N° 33 del 7 dicembre 2007, con il quale il Comune di Piazza Armerina (EN) consentiva la proroga di ulteriori 36 mesi della concessione del servizio di trasporto pubblico locale alla C.S.A. Tours;
  2. che in attuazione della normativa comunitaria, nella specie il regolamento CE N° 1370 emanato il 23 dicembre 2007 sul trasporto pubblico locale, l'Amministrazione Locale è tenuta ad attuare nella gestione del servizio pubblico di trasporto, le norme comunitarie confluite nel codice dei contratti D.lgs. N° 163/2006 e s.m. e i., le quali prescrivono nella scelta dell'altro contraente, il rispetto dei principi di evidenza pubblica, trasparenza, concorrenzialità e imparzialità, nonchè l'applicazione alla fattispecie in esame delle norme relative all'appalto di servizio pubblico, poichè la società che gestisce il servizio si finanzia con contributi pubblici, non operando quindi la fattispecie nell'ambito della concessione di servizi pubblici;
  3. ritenuto, altresi, che la succitata C.S.A. Tours ha commesso una serie di inadempienze di rilevante entità, quali la mancata regolarita del DURC, requisito di carattere soggettivo e generale e che è richiesto dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione, omissione che ha inevitabilmente portato al Comune di Piazza Armerina (EN) ad affidare in emergenza il servizio, al fine di non interrompere lo stesso, ad altra società che ha i requisiti di carattere soggettivo e di capacità generale, oltre che tecnico ed economico prescritti dalla legge.
Il ricorso al TARS, di norma, non sospende il provvedimento impugnato,  salvo che, al riguardo, sia svolta una specifica istanza e che la medesima sia accolta per la ravvisata esistenza di un pericolo di danni gravi ed irreparabili per il ricorrente derivanti dall'esecuzione dell'atto impugnato, il Comune di Piazza Armerina nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del ricorrente giudizio,  per depositare in cancelleria, memorie, istanze e documenti. L'Autorità che ha emanato l'atto deve, altresì, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, produrre il provvedimento impugnato nonchè gli atti e documenti in esso citati e quelli sulla base dei quali l'atto stesso è stato emanato.

Tutto questo mette in stand bay la procedura con la quale l’amministrazione comunale intendeva dare l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale in maniera definitiva con un contratto di anni 5, si dovrà aspettare prima la pronuncia del TARS, che dovrebbe avvenire entro il 15 di febbraio, se il TARS dovesse dare ragione al Comune di Piazza  Armerina, le cose non cambiano automaticamente si andrebbe a gara di appalto per affidare i servizi in maniera definitiva, viceversa se il TARS dovesse dare ragione alla C.S.A. Tours la stessa prenderebbe subito il proprio servizio dopo contestuale dichiarazione di responsabilità risarcitoria del Comune di Piazza Armerina (EN), per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale oltre alla condanna del Comune medesimo al risarcimento dei danni subiti dalla società C.S.A., nonché  come da norme regionali il Comune dovrebbe fare la proroga per altri 5 anni.

Purtroppo per i dipendenti che hanno avuto da sempre ampie garanzie da parte dell'Amministrazione Nigrelli per la loro riassunzione in sede di gara di appalto, si aspettano tempi lunghi, un’attesa ulteriore di almeno 4 mesi, la loro e una forma di protesta molto silenziosa, sono quotidianamente in assemblea permanente presso viale Conte Ruggero naturalmente aspettano con ansia l’evolversi della situazione. Sarebbe il colmo ritornare alle dipendenze della C.S.A. Tours, sempre se la stessa li assumerebbe?.








 

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